Articolo 26 del Decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17
Articolo 41Articolo 27
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2 marzo 2022
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Versione
29 aprile 2022
Art. 26.

Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome ((. Differimento di termini in materia di finanza regionale)) 1. La dotazione del Fondo di cui all' articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 , e' incrementata di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
(( 2-bis. Per l'anno 2022, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all' articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio.
2-ter. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall' articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , sono cosi' differiti, per l'anno 2022:
a) il rendiconto relativo all'anno 2021 e' approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2022;
b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 e' approvato entro il 30 novembre 2022.
2-quater. All'articolo 1, comma 286, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , dopo le parole: "alla data di entrata in vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di conversione" ))
Entrata in vigore il 29 aprile 2022
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