2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 .
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 .
7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 .
8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 .
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21 , convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 , ha disposto (con l'art. 23, comma 3-bis) che "L' articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e l'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 , si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni".