Art. 10-bis. (( (Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale). )) (( 1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale e' consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza.
2. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate. ))
2. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate. ))