PROTOCOLLO
Al momento della firma della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante della detta Convenzione:
Nonostante le disposizioni del paragrafo (2) dell'articolo 28, le disposizioni dell'articolo 8 sono applicabili con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1962.
FATTO a Tokyo il 20 marzo 1996 in sei originali, due per ciascuna delle lingue italiana, giapponese ed inglese, avendo tutti i testi uguale valore e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.
Per il Governo della Repubblica italiana
GIUSTI
Per il Governo del Giappone
KIICHI AICHI