Legge 18 dicembre 1972, n. 855

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    Giurisprudenza0

      Versioni del testo

      • Art. 1.
        Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969.
      • Articolo 2
        Art. 2.
        Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, con protocollo e scambio di note, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformalita' all'articolo 28 della convenzione stessa.

      • Convenzione-Protocollo della Legge 18 dicembre 1972, n. 855
        PROTOCOLLO

        Al momento della firma della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante della detta Convenzione:
        Nonostante le disposizioni del paragrafo (2) dell'articolo 28, le disposizioni dell'articolo 8 sono applicabili con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1962.


        FATTO a Tokyo il 20 marzo 1996 in sei originali, due per ciascuna delle lingue italiana, giapponese ed inglese, avendo tutti i testi uguale valore e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.

        Per il Governo della Repubblica italiana
        GIUSTI
        Per il Governo del Giappone
        KIICHI AICHI