Articolo 16 del Decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 novembre 2007
Art. 16. Modifiche alla parte V del TUF 1. All' articolo 166 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: «svolge servizi» sono inserite le seguenti: «o attivita»;
b) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole: «strumenti finanziari o servizi» sono inserite le seguenti: «o attivita»;
c) al comma 3, dopo le parole: «svolga servizi» sono inserite le seguenti «o attivita».
2. All' articolo 167 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , le parole: «di investimento su base individuale» sono soppresse.
3. All' articolo 168 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , dopo le parole: «nell'esercizio di servizi» sono inserite le seguenti: «o attivita».
4. Al comma 1 dell'articolo 188 del decreto legislativo 21 febbraio 1998, n. 58 , dopo le parole: «svolgimento dei servizi» sono inserite le seguenti «o delle attivita».
5. All' articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dipendenti di societa' o enti» e' inserita la seguente: «abilitati»;
b) al comma 1, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, come aumentata ai sensi dell' articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , e' sostituito dal seguente: «da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, comma l, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31.»;
c) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
«c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e III del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;»;
d) alla lettera d) del comma 2, dopo le parole: «dagli articoli 68, 69, 70,» e' inserita la seguente: «70-bis»;
e) alla lettera d-bis) del comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e quelle emanate in base ad esse;»;
f) al comma 2, dopo la lettera d-bis), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3.».
6) All' articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «degli addebiti agli interessati» sono inserite le seguenti: «, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero,»;
b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero escludere la pubblicita' del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti»;
c) al comma 4, le parole: «sede la societa' o l'ente cui appartiene» sono sostituite dalle seguenti: «la sede o, nel caso di persone fisiche, il domicilio».
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo degli articoli 166, 167, 168, 188, 190 e 195 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 166 (Abusivismo). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
a) svolge servizi o attivita' di investimento o di gestione collettiva del risparmio;
b) offre in Italia quote o azioni di OICR;
c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi o attivita' di investimento.
2. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo indicato dall'art. 31.
3. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga servizi o attivita' di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall' art. 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.».
«Art. 167 (Gestione infedele). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.».
«Art. 168 (Confusione di patrimoni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nell'esercizio di servizi o attivita' di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilita' liquide di un OICR, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.».
«Art. 188 (Abuso di denominazione). - 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: «SIM» o «societa' di intermediazione mobiliare» o «impresa di investimento»; «SGR» o «societa' di gestione del risparmio»; «SICAV» o «societa' di investimento a capitale variabile»; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attivita' di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio e' vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle societa' di gestione del risparmio e dalle SICAV. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applica l' art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .».
«Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati) - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma l; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 187-nonies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'art. 18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 31.
2. La stessa sanzione si applica:
a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e III del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della societa' indicata nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;
d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e 2 e quelle emanate in base ad esse;
d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 25, comma 3.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformita' dei doveri inerenti al loro ufficio, affinche' le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi da 2 a 6.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l' art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .».
«Art. 195 (Procedura sanzionatoria) - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei trenta giorni.
2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della Consob. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione ovvero escludere la pubblicita' del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo e' ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha la sede o, nel caso di persone fisiche, il domicilio l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorita' che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte d'appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale delle parti.
7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorita' che ha adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima.
9. Le societa' e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita' previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.».
Entrata in vigore il 1 novembre 2007
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente