Art. 4. Modifiche alla parte II, titolo II, capo II, del TUF 1. Alla rubrica del capo II del titolo II della parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , dopo le parole: «Svolgimento dei servizi» sono aggiunte le seguenti: «e delle attivita».
2. All' articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attivita'.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le societa' di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:
a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.».
3. All' articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «servizi di investimento e» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi»;
b) al comma 1, la parola: «tecniche» e' soppressa;
c) al comma 4, dopo le parole: «non si applicano ai servizi» sono inserite le seguenti: «e attivita»;
d) al comma 4, le parole: «ne' al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f)» sono soppresse;
e) al comma 5, dopo le parole: «prestazione dei servizi» sono inserite le seguenti: «e attivita».
4. All' articolo 24 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «di investimento» sono soppresse;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole:
a) il cliente puo' impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;
b) il cliente puo' recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della societa' di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell' articolo 1727 del codice civile ;
c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione puo' essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o alla societa' di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.».
5. All' articolo 25 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Attivita' di negoziazione nei mercati regolamentati). - 1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi e attivita' di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 67.
Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi e attivita' possono operare nei mercati regolamentati italiani.
2. Possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalla societa' di gestione ai sensi dell'articolo 62, comma 2, soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo alle seguenti condizioni:
a) soddisfano i requisiti di onorabilita' e professionalita';
b) dispongono di un livello sufficiente di competenza e capacita' di negoziazione;
c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;
d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere.
3. I soggetti di cui al comma 2, ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di assicurare l'integrita' dei mercati.».
6. Al comma 2 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n)».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo della rubrica del capo II, del titolo II, della parte II, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 come modificato dal presente decreto:
«Capo II Svolgimento dei servizi e delle attivita»
- Si riporta il testo degli articoli 21, 23, 24 e 25-bis del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 21 (Criteri generali). - 1. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attivita».
1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le societa' di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:
a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le societa' di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.».
«Art. 23 (Contratti). - 1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto e' nullo.
2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla e' dovuto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente.
4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi e attivita' di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonche' alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'art. 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I.
In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario.
5. Nell'ambito della prestazione dei servizi e attivita' di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonche' a quelli analoghi individuati ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera a), non si applica l' art. 1933 del codice civile .
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.».
«Art. 24 (Gestione di portafogli). - 1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole:
a) il cliente puo' impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;
b) il cliente puo' recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della societa' di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell' art. 1727 del codice civile ;
c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione puo' essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o alla societa' di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.
2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente.».
«Art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). - 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n) all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. 10, comma 1, nonche' i poteri di cui all'art. 7, comma 1.
3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
4. Le societa' incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e alle societa' incaricate della revisione contabile presso le societa' che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell' art. 2359 del codice civile .
6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorita' puo' chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza.».
2. All' articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attivita'.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le societa' di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:
a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.».
3. All' articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «servizi di investimento e» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi»;
b) al comma 1, la parola: «tecniche» e' soppressa;
c) al comma 4, dopo le parole: «non si applicano ai servizi» sono inserite le seguenti: «e attivita»;
d) al comma 4, le parole: «ne' al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f)» sono soppresse;
e) al comma 5, dopo le parole: «prestazione dei servizi» sono inserite le seguenti: «e attivita».
4. All' articolo 24 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «di investimento» sono soppresse;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole:
a) il cliente puo' impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;
b) il cliente puo' recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della societa' di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell' articolo 1727 del codice civile ;
c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione puo' essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o alla societa' di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.».
5. All' articolo 25 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Attivita' di negoziazione nei mercati regolamentati). - 1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi e attivita' di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 67.
Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi e attivita' possono operare nei mercati regolamentati italiani.
2. Possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalla societa' di gestione ai sensi dell'articolo 62, comma 2, soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo alle seguenti condizioni:
a) soddisfano i requisiti di onorabilita' e professionalita';
b) dispongono di un livello sufficiente di competenza e capacita' di negoziazione;
c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;
d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere.
3. I soggetti di cui al comma 2, ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di assicurare l'integrita' dei mercati.».
6. Al comma 2 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n)».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo della rubrica del capo II, del titolo II, della parte II, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 come modificato dal presente decreto:
«Capo II Svolgimento dei servizi e delle attivita»
- Si riporta il testo degli articoli 21, 23, 24 e 25-bis del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 21 (Criteri generali). - 1. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attivita».
1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le societa' di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:
a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le societa' di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.».
«Art. 23 (Contratti). - 1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto e' nullo.
2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla e' dovuto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente.
4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi e attivita' di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonche' alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'art. 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I.
In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario.
5. Nell'ambito della prestazione dei servizi e attivita' di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonche' a quelli analoghi individuati ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera a), non si applica l' art. 1933 del codice civile .
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.».
«Art. 24 (Gestione di portafogli). - 1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole:
a) il cliente puo' impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;
b) il cliente puo' recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della societa' di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell' art. 1727 del codice civile ;
c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione puo' essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o alla societa' di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.
2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente.».
«Art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). - 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n) all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. 10, comma 1, nonche' i poteri di cui all'art. 7, comma 1.
3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
4. Le societa' incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e alle societa' incaricate della revisione contabile presso le societa' che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell' art. 2359 del codice civile .
6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorita' puo' chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza.».