Articolo 81 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Articolo 82Articolo 82
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6 luglio 2023
Art. 81. Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo

1. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209)) .
2. Il Ministro delle attivita' produttive eautorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 6 luglio 2023
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