Articolo 2 della Legge 9 febbraio 1982, n. 31
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 febbraio 1982
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Versione
22 febbraio 2003
Art. 2. Prestazione di servizi professionali

Le persone di cui all'articolo 1 sono ammesse all'esercizio delle attivita' professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneita' e secondo le modalita' stabilite dal presente titolo.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 2003, N.14))
Entrata in vigore il 22 febbraio 2003
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