Art. 2. Esito dell'istruttoria 1. Fatta salva l'applicazione di sanzioni penali e amministrative, qualora durante l'istruttoria siano accertate false dichiarazioni rese intenzionalmente o per negligenza grave, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 746/96, la domanda e' respinta ed al responsabile e' precluso l'accesso a qualsiasi regime di aiuto previsto a norma del regolamento (CEE) n. 2078/92 per un periodo di due anni a decorrere dall'anno successivo a quello dell'accertamento.
2. La domanda di aiuto viene inoltre respinta se, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del precedente articolo 1 e dal comma 4 del presente articolo, l'istruttoria abbia evidenziato irregolarita', incompletezza della documentazione, mancanza dei requisiti di concessione degli aiuti e dei presupposti richiesti dalla vigente normativa e dal programma regionale di applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92.
3. La domanda e' inoltre respinta, per la singola misura, qualora si accerti, anche tramite sopralluogo, che la differenza tra la superficie dichiarata in domanda e quella accertata ed ammissibile all'aiuto e' superiore al 20% di quanto dichiarato; se l'aiuto ha per oggetto capi di bestiame, la domanda e' respinta nel caso in cui la differenza superi il 20% delle unita' di bovino adulto (di seguito UBA) dichiarate in domanda.
4. Al di sotto delle soglie di cui al comma 3 l'ufficio istruttore procede al ricalcolo degli aiuti da corrispondere al beneficiario con le seguenti modalita':
A) Nel caso di aiuti per superfici:
1) qualora la superficie accertata risulti superiore a quella dichiarata nella domanda, l'importo del premio viene calcolato sulla base della superficie dichiarata;
2) qualora la superficie dichiarata in una domanda d'aiuto superi la superficie accertata, l'aiuto viene concesso sulla base di tale ultima superficie. Tuttavia, se la differenza tra quanto dichiarato in domanda e quanto effettivamente accertato e' maggiore del 3% o di 2 ettari ma non superiore al 20% di quanto dichiarato in domanda, ai fini della determinazione del premio, la superficie effettivamente accertata viene ridotta, per il primo anno, di due volte la differenza constatata; per gli anni successivi, ai medesimi fini verra' considerata la superficie effettiva.
B) Per le UBA:
1) in nessun caso sono concessi premi per un numero di UBA eccedente quello indicato nella domanda di aiuto;
2) qualora all'imprenditore sia imposto un limite o un massimale individuale di UBA, il numero delle UBA indicate nelle domande di aiuto non puo' superare detto limite;
3) qualora si constati che il numero di UBA dichiarato in una domanda d'aiuto supera il numero di UBA constatati al momento del controllo, l'importo dell'aiuto viene considerato in base al numero delle UBA esistenti. Tuttavia, salvo i casi di forza maggiore e previa l'applicazione del paragrafo 5, dell'articolo 10, del regolamento (CEE) n. 3887/92, l'importo dell'aiuto, per il primo anno, viene cosi diminuito:
a) nel caso di una domanda riguardante al massimo 20 UBA:
1) della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa e' inferiore o uguale a 2 UBA, calcolata rispetto a quanto dichiarato in domanda;
2) della percentuale doppia rispetto all'eccedenza se essa e' superiore a 2 e uguale o inferiore a 4 UBA, calcolata rispetto a quanto dichiarato in domanda;
b) negli altri casi:
1) della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa e' inferiore o uguale a 5% delle UBA dichiarate in domanda;
2) di due volte la percentuale se l'eccedenza constata e' superiore al 5% e uguale o inferiore al 20% delle UBA dichiarate in domanda.
5. Qualora il sopralluogo evidenzi l'inadempimento di impegni tecnici da assolversi, in base alla domanda, anteriormente alla data della verifica in loco, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 fatte salve quelle relative al recupero dei premi.
Nota all'art. 2:
- Il testo del regolamento (CE) n. 3887/92 della Commissione, del 22 dicembre 1992, recante modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, e' pubblicato nella G.U.C.E. L 391 del 31 dicembre 1992.
2. La domanda di aiuto viene inoltre respinta se, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del precedente articolo 1 e dal comma 4 del presente articolo, l'istruttoria abbia evidenziato irregolarita', incompletezza della documentazione, mancanza dei requisiti di concessione degli aiuti e dei presupposti richiesti dalla vigente normativa e dal programma regionale di applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92.
3. La domanda e' inoltre respinta, per la singola misura, qualora si accerti, anche tramite sopralluogo, che la differenza tra la superficie dichiarata in domanda e quella accertata ed ammissibile all'aiuto e' superiore al 20% di quanto dichiarato; se l'aiuto ha per oggetto capi di bestiame, la domanda e' respinta nel caso in cui la differenza superi il 20% delle unita' di bovino adulto (di seguito UBA) dichiarate in domanda.
4. Al di sotto delle soglie di cui al comma 3 l'ufficio istruttore procede al ricalcolo degli aiuti da corrispondere al beneficiario con le seguenti modalita':
A) Nel caso di aiuti per superfici:
1) qualora la superficie accertata risulti superiore a quella dichiarata nella domanda, l'importo del premio viene calcolato sulla base della superficie dichiarata;
2) qualora la superficie dichiarata in una domanda d'aiuto superi la superficie accertata, l'aiuto viene concesso sulla base di tale ultima superficie. Tuttavia, se la differenza tra quanto dichiarato in domanda e quanto effettivamente accertato e' maggiore del 3% o di 2 ettari ma non superiore al 20% di quanto dichiarato in domanda, ai fini della determinazione del premio, la superficie effettivamente accertata viene ridotta, per il primo anno, di due volte la differenza constatata; per gli anni successivi, ai medesimi fini verra' considerata la superficie effettiva.
B) Per le UBA:
1) in nessun caso sono concessi premi per un numero di UBA eccedente quello indicato nella domanda di aiuto;
2) qualora all'imprenditore sia imposto un limite o un massimale individuale di UBA, il numero delle UBA indicate nelle domande di aiuto non puo' superare detto limite;
3) qualora si constati che il numero di UBA dichiarato in una domanda d'aiuto supera il numero di UBA constatati al momento del controllo, l'importo dell'aiuto viene considerato in base al numero delle UBA esistenti. Tuttavia, salvo i casi di forza maggiore e previa l'applicazione del paragrafo 5, dell'articolo 10, del regolamento (CEE) n. 3887/92, l'importo dell'aiuto, per il primo anno, viene cosi diminuito:
a) nel caso di una domanda riguardante al massimo 20 UBA:
1) della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa e' inferiore o uguale a 2 UBA, calcolata rispetto a quanto dichiarato in domanda;
2) della percentuale doppia rispetto all'eccedenza se essa e' superiore a 2 e uguale o inferiore a 4 UBA, calcolata rispetto a quanto dichiarato in domanda;
b) negli altri casi:
1) della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa e' inferiore o uguale a 5% delle UBA dichiarate in domanda;
2) di due volte la percentuale se l'eccedenza constata e' superiore al 5% e uguale o inferiore al 20% delle UBA dichiarate in domanda.
5. Qualora il sopralluogo evidenzi l'inadempimento di impegni tecnici da assolversi, in base alla domanda, anteriormente alla data della verifica in loco, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 fatte salve quelle relative al recupero dei premi.
Nota all'art. 2:
- Il testo del regolamento (CE) n. 3887/92 della Commissione, del 22 dicembre 1992, recante modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, e' pubblicato nella G.U.C.E. L 391 del 31 dicembre 1992.