Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133
Articolo 6Articolo 8
Versione
17 novembre 2010
Art. 7. Registrazione ed identificazione degli apparecchi VDS muniti di motore 1. Sono ammessi alla circolazione sul territorio nazionale gli apparecchi VDS muniti di motore, aventi caratteristiche conformi a quelle di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106 , iscritti nel registro di cui all'articolo 5, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2005, di seguito denominato : «DPCM 20 ottobre 2005», tenuto dall'Aero Club d'Italia ed in possesso del certificato di identificazione, di cui al comma 5, nonche' gli apparecchi VDS muniti di motore iscritti nei registri degli Stati membri dell'Unione europea.
2. Gli apparecchi VDS iscritti nei registri dei Paesi terzi, aventi caratteristiche conformi a quelle di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106 , sono preventivamente autorizzati dall'Aero Club d'Italia alla circolazione sul territorio nazionale. Detta autorizzazione ha durata di novanta giorni ed e' rinnovabile per altri novanta giorni nell'arco di dodici mesi, salvo eventuali accordi intercorsi tra l'Aero Club d'Italia e l'ente omologo dello Stato di appartenenza dell'apparecchio VDS. Il richiedente attesta, con propria dichiarazione autenticata nelle forme di legge, la conformita' dell'apparecchio alle caratteristiche di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106 .
3. La domanda di iscrizione nel registro di cui all'articolo 5, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 ottobre 2004, presentata dal proprietario dell'apparecchio, e' corredata dai seguenti documenti:
a) due fotografie a colori dell'apparecchio, visto di lato e frontalmente, idonee ad identificarne il modello, indipendentemente dalla sua colorazione;
b) dichiarazione del proprietario autenticata nelle forme di legge o autocertificazione attestante la conformita' dell'apparecchio alle caratteristiche di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106 . La dichiarazione reca le seguenti indicazioni:
1) struttura dell'apparecchio (monoposto o biposto);
2) nome del costruttore;
3) modello e potenza del motore, peso massimo al decollo, dimensioni (lunghezza, larghezza e altezza) espresse in centimetri, ubicazione del posto principale di pilotaggio, tipologia dei comandi (tre assi, due assi, pendolare, elicottero, autogiro, mongolfiera, dirigibile);
4) modello dell'apparecchio, eventuale installazione del gancio per il traino nonche' l'eventuale numero seriale ove trattasi di prodotto industriale;
c) in caso di richiesta di attribuzione della qualifica di apparecchio avanzato, il proprietario, oltre alla documentazione indicata alle lettere a) e b), allega, la documentazione di cui all'articolo 8.
4. L'Aero Club d'Italia, accertata la regolarita' della documentazione di cui al comma 3, rilascia un certificato di identificazione e una targa metallica. L'Aero Club d'Italia puo' accertare, in qualsiasi momento, la conformita' tra la dichiarazione del proprietario dell'apparecchio e le caratteristiche oggettive dello stesso, anche avvalendosi delle strutture di altri soggetti pubblici.
5. La targa metallica, delle dimensioni di dieci centimetri x cinque centimetri, sulla quale figura la lettera I (Italia) seguita da quattro caratteri alfa-numerici, e' apposta in modo stabile sull'apparecchio. Le singole lettere e cifre che figurano sulla targa sono riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni minime di trenta centimetri per quindici centimetri sulla parte inferiore dell'ala, sulla fusoliera nel caso di apparecchi ad ala rotante, oppure sull'involucro, nel caso di mongolfiera o dirigibile.
6. Al fine di consentire la realizzazione di nuovi modelli nonche' di effettuare i necessari voli di collaudo sugli apparecchi VDS in produzione, le aziende costruttrici possono richiedere "certificati di identificazione per apparecchio in prova". Tali certificati, abbinati agli apparecchi non ancora iscritti nel registro di cui all'articolo 5, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2004, sono contrassegnati con la lettera I (Italia) seguita dalla lettera X e tre numeri. Il rilascio e' subordinato alla comunicazione da parte dell'azienda dei nominativi dei piloti collaudatori. L'elenco dei piloti collaudatori e' costantemente aggiornato a cura dell'azienda richiedente.
7. Il certificato di identificazione di cui al comma 4 e' conservato a bordo dell'apparecchio.
8. In caso di passaggio di proprieta' dell'apparecchio, l'acquirente ne da' comunicazione all'Aero Club d'Italia, entro quindici giorni dall'acquisto, ai fini della registrazione di cui al comma 1. In caso di mancata comunicazione, l'Aero Club d'Italia, su segnalazione del venditore, procede al ritiro del certificato di identificazione.
9. L'Aero Club d'Italia trascrive nel registro di cui all'articolo 5, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2004, in ordine cronologico, anche gli atti di cessione degli apparecchi .
10. In caso di distruzione dell'apparecchio, il proprietario ne da' comunicazione all'Aero Club d'Italia entro quindici giorni dall'evento. In caso di mancata comunicazione, l'Aero Club d'Italia, previa istruttoria, provvede d'ufficio al ritiro del certificato di identificazione, ponendo le relative spese a carico del proprietario.
11. Il proprietario dell'apparecchio notifica all'Aero Club d'Italia, con le stesse modalita' previste per l'iscrizione, le modifiche dei dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 3, lettera b).
12. Qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni, l'apparecchio non sia piu' rispondente alle caratteristiche riportate nel certificato di identificazione di cui al comma 4, l'Aero Club d'Italia procede alla sospensione del medesimo certificato fino ad intervenuta cancellazione o regolarizzazione dell'apparecchio.
Entrata in vigore il 17 novembre 2010
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