Art. 8.
Apparecchi qualificati «Avanzati»
1. E' attribuita la qualifica di apparecchi avanzati agli apparecchi VDS a motore di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106 , identificati negli Stati di appartenenza, aventi caratteristiche tecniche conformi a standard tecnici almeno equivalenti a quelli di cui agli allegati tecnici II, III, IV e V facenti parte integrante del presente regolamento. La dichiarazione autocertificata di conformita' ai predetti standard e' resa :
a) dall'azienda costruttrice o dall'organizzazione responsabile della produzione, nel caso di apparecchi prodotti industrialmente, anche in kit di montaggio, a garanzia della qualita' e della conformita' dei propri prodotti al progetto depositato presso l'Aero Club d'Italia ai sensi dei commi 2, lettera a), e 3. Limitatamente agli apparecchi gia' identificati dall'Aero Club d'Italia alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' richiesta la sola dichiarazione di rispondenza ai requisiti di cui agli allegati tecnici al presente regolamento;
b) dal costruttore, nel caso di apparecchi amatoriali non realizzati mediante kit di montaggio prodotto industrialmente;
c) dal proprietario, nei casi di impossibilita' di rilascio da parte del costruttore per cessata attivita' o fallimento ovvero nei casi dichiarati ammissibili dall'Aero Club d'Italia.
2. Il proprietario richiedente la qualifica di apparecchio avanzato deposita presso l'Aero Club d'Italia le dichiarazioni di cui al comma 1, unitamente ai seguenti documenti in formato elettronico non modificabile:
a) nel caso di apparecchi di cui al comma 1, lettera a):
1) dossier tecnico predisposto dall'azienda che ha progettato l'apparecchio, relativo al calcolo, dimensionamento e verifica delle strutture primarie e report sui test di volo eseguiti, indicazione del tipo e modello del motore ritenuto idoneo;
2) copia dei manuali di volo e di manutenzione dell'apparecchio, del motore, dell'elica e degli equipaggiamenti inclusi quelli avionici installati, comprendenti le ispezioni e le sostituzioni obbligatorie.
b) nel caso di apparecchi di cui al comma 1, lettere b) e c):
1) relazione tecnica attestante che la progettazione e la realizzazione dell'apparecchio sono state eseguite con criteri idonei a garantire la rispondenza agli standard tecnici di cui al comma 1.
La relazione tecnica e' sottoscritta da un ingegnere aeronautico o aerospaziale abilitato all'esercizio della professione ovvero da un perito aeronautico designato da un'associazione di costruttori amatoriali riconosciuta dall'Aero Club d'Italia;
2) copia dei manuali di volo e di manutenzione dell'apparecchio, del motore, dell'elica e degli equipaggiamenti inclusi quelli avionici installati, comprendenti le ispezioni e le sostituzioni obbligatorie.
3. All'atto della prima richiesta di identificazione di apparecchio avanzato, le aziende costruttrici depositano presso l'Aero Club d'Italia, le dichiarazioni autocertificate di cui al comma 1 nonche' la documentazione di cui al comma 2, lettera a), relative ai velivoli gia' prodotti e a quelli di nuova produzione, in formato elettronico non modificabile. Le aziende costruttrici sono tenute ad aggiornare la documentazione in caso di modifiche significative all'apparecchio.
In tal caso il richiedente e' esonerato dal deposito dei documenti di cui al comma 2, lettera a).
4. Gli apparecchi avanzati sono dotati di radio VHF con banda di frequenza assegnata, ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 20 luglio 2002, recante "Approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze", di transponder in modalita' A + C o S o superiore nonche' di dispositivo ELT di tipo automatico. I predetti apparati sono conformi alle prescrizioni contenute nei regolamenti nazionali o comunitari in tema di interoperabilita' nonche' alle relative prescrizioni di aeronavigabilita' e sicurezza in quanto applicabili. L'ENAC comunica all'Aero Club d'Italia i codici binari identificativi che, a cura del proprietario dell'apparecchio avanzato, sono correttamente inseriti nel transponder in modalita' S.
L'Aero Club d'Italia, su istanza del proprietario dell'apparecchio avanzato, assegna un codice binario abbinandolo all'identificativo dell'apparecchio del richiedente. Ai fini del rilascio della licenza di esercizio di stazione radio, prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche , gli apparati di cui al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 , recante «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformita'» sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie da parte del Ministero dello sviluppo economico. Contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato, il proprietario dell'apparecchio avanzato dichiara la conformita' del medesimo ai requisiti di cui al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 , ovvero produce certificazione dell'eseguito collaudo. La domanda, e' presentata all'Ispettorato regionale del Ministero dello sviluppo economico, territorialmente competente.
5. Su istanza del proprietario, attestante il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, l'Aero Club d'Italia attribuisce la qualifica di apparecchio avanzato mediante annotazione sul certificato di identificazione. Nel caso di apparecchi VDS provenienti da Paesi comunitari, l'Aero Club d'Italia rilascia apposito riconoscimento.
6. Il proprietario dell'apparecchio avanzato esegue le manutenzioni, previste dai manuali, dell'apparecchio, del motore, dell'elica e degli equipaggiamenti inclusi quelli avionici installati, annotando ogni intervento del manutentore sul libretto dell'apparecchio fornito dall'Aero Club d'Italia.
7. Il proprietario dell'apparecchio avanzato trasmette all'Aero Club d'Italia, con cadenza almeno triennale, una dichiarazione attestante la tipologia della manutenzione eseguita e la sua conformita' al programma di manutenzione previsto dai manuali depositati. Il libretto dell'apparecchio e' costantemente aggiornato dal proprietario ed esibito a richiesta dell'autorita' e non puo' essere portato in volo. Gli apparecchi qualificati avanzati non possono essere oggetto di modifiche che compromettano la loro conformita' agli allegati tecnici di cui al comma 1. L'Aero Club d'Italia puo' verificare la conformita' degli apparecchi avanzati alla normativa vigente ed alla dichiarazione di cui al comma 1 nonche' alla documentazione depositata.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo l'Aero Club d'Italia provvede d'ufficio alla sospensione, fino ad intervenuta regolarizzazione, della qualifica di apparecchio avanzato, ponendo a carico del proprietario tutte le eventuali spese connesse alla verifica ed alla procedura di sospensione.
Note all'art. 8:
- Il decreto del Ministero delle comunicazioni di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, 8 luglio 2002 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2002, n. 169.
Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il « Codice delle comunicazioni elettroniche » e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 Settembre 2003, n. 214
Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconosci memento della loro conformita' e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156.
Apparecchi qualificati «Avanzati»
1. E' attribuita la qualifica di apparecchi avanzati agli apparecchi VDS a motore di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106 , identificati negli Stati di appartenenza, aventi caratteristiche tecniche conformi a standard tecnici almeno equivalenti a quelli di cui agli allegati tecnici II, III, IV e V facenti parte integrante del presente regolamento. La dichiarazione autocertificata di conformita' ai predetti standard e' resa :
a) dall'azienda costruttrice o dall'organizzazione responsabile della produzione, nel caso di apparecchi prodotti industrialmente, anche in kit di montaggio, a garanzia della qualita' e della conformita' dei propri prodotti al progetto depositato presso l'Aero Club d'Italia ai sensi dei commi 2, lettera a), e 3. Limitatamente agli apparecchi gia' identificati dall'Aero Club d'Italia alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' richiesta la sola dichiarazione di rispondenza ai requisiti di cui agli allegati tecnici al presente regolamento;
b) dal costruttore, nel caso di apparecchi amatoriali non realizzati mediante kit di montaggio prodotto industrialmente;
c) dal proprietario, nei casi di impossibilita' di rilascio da parte del costruttore per cessata attivita' o fallimento ovvero nei casi dichiarati ammissibili dall'Aero Club d'Italia.
2. Il proprietario richiedente la qualifica di apparecchio avanzato deposita presso l'Aero Club d'Italia le dichiarazioni di cui al comma 1, unitamente ai seguenti documenti in formato elettronico non modificabile:
a) nel caso di apparecchi di cui al comma 1, lettera a):
1) dossier tecnico predisposto dall'azienda che ha progettato l'apparecchio, relativo al calcolo, dimensionamento e verifica delle strutture primarie e report sui test di volo eseguiti, indicazione del tipo e modello del motore ritenuto idoneo;
2) copia dei manuali di volo e di manutenzione dell'apparecchio, del motore, dell'elica e degli equipaggiamenti inclusi quelli avionici installati, comprendenti le ispezioni e le sostituzioni obbligatorie.
b) nel caso di apparecchi di cui al comma 1, lettere b) e c):
1) relazione tecnica attestante che la progettazione e la realizzazione dell'apparecchio sono state eseguite con criteri idonei a garantire la rispondenza agli standard tecnici di cui al comma 1.
La relazione tecnica e' sottoscritta da un ingegnere aeronautico o aerospaziale abilitato all'esercizio della professione ovvero da un perito aeronautico designato da un'associazione di costruttori amatoriali riconosciuta dall'Aero Club d'Italia;
2) copia dei manuali di volo e di manutenzione dell'apparecchio, del motore, dell'elica e degli equipaggiamenti inclusi quelli avionici installati, comprendenti le ispezioni e le sostituzioni obbligatorie.
3. All'atto della prima richiesta di identificazione di apparecchio avanzato, le aziende costruttrici depositano presso l'Aero Club d'Italia, le dichiarazioni autocertificate di cui al comma 1 nonche' la documentazione di cui al comma 2, lettera a), relative ai velivoli gia' prodotti e a quelli di nuova produzione, in formato elettronico non modificabile. Le aziende costruttrici sono tenute ad aggiornare la documentazione in caso di modifiche significative all'apparecchio.
In tal caso il richiedente e' esonerato dal deposito dei documenti di cui al comma 2, lettera a).
4. Gli apparecchi avanzati sono dotati di radio VHF con banda di frequenza assegnata, ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 20 luglio 2002, recante "Approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze", di transponder in modalita' A + C o S o superiore nonche' di dispositivo ELT di tipo automatico. I predetti apparati sono conformi alle prescrizioni contenute nei regolamenti nazionali o comunitari in tema di interoperabilita' nonche' alle relative prescrizioni di aeronavigabilita' e sicurezza in quanto applicabili. L'ENAC comunica all'Aero Club d'Italia i codici binari identificativi che, a cura del proprietario dell'apparecchio avanzato, sono correttamente inseriti nel transponder in modalita' S.
L'Aero Club d'Italia, su istanza del proprietario dell'apparecchio avanzato, assegna un codice binario abbinandolo all'identificativo dell'apparecchio del richiedente. Ai fini del rilascio della licenza di esercizio di stazione radio, prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche , gli apparati di cui al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 , recante «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformita'» sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie da parte del Ministero dello sviluppo economico. Contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato, il proprietario dell'apparecchio avanzato dichiara la conformita' del medesimo ai requisiti di cui al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 , ovvero produce certificazione dell'eseguito collaudo. La domanda, e' presentata all'Ispettorato regionale del Ministero dello sviluppo economico, territorialmente competente.
5. Su istanza del proprietario, attestante il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, l'Aero Club d'Italia attribuisce la qualifica di apparecchio avanzato mediante annotazione sul certificato di identificazione. Nel caso di apparecchi VDS provenienti da Paesi comunitari, l'Aero Club d'Italia rilascia apposito riconoscimento.
6. Il proprietario dell'apparecchio avanzato esegue le manutenzioni, previste dai manuali, dell'apparecchio, del motore, dell'elica e degli equipaggiamenti inclusi quelli avionici installati, annotando ogni intervento del manutentore sul libretto dell'apparecchio fornito dall'Aero Club d'Italia.
7. Il proprietario dell'apparecchio avanzato trasmette all'Aero Club d'Italia, con cadenza almeno triennale, una dichiarazione attestante la tipologia della manutenzione eseguita e la sua conformita' al programma di manutenzione previsto dai manuali depositati. Il libretto dell'apparecchio e' costantemente aggiornato dal proprietario ed esibito a richiesta dell'autorita' e non puo' essere portato in volo. Gli apparecchi qualificati avanzati non possono essere oggetto di modifiche che compromettano la loro conformita' agli allegati tecnici di cui al comma 1. L'Aero Club d'Italia puo' verificare la conformita' degli apparecchi avanzati alla normativa vigente ed alla dichiarazione di cui al comma 1 nonche' alla documentazione depositata.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo l'Aero Club d'Italia provvede d'ufficio alla sospensione, fino ad intervenuta regolarizzazione, della qualifica di apparecchio avanzato, ponendo a carico del proprietario tutte le eventuali spese connesse alla verifica ed alla procedura di sospensione.
Note all'art. 8:
- Il decreto del Ministero delle comunicazioni di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, 8 luglio 2002 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2002, n. 169.
Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il « Codice delle comunicazioni elettroniche » e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 Settembre 2003, n. 214
Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconosci memento della loro conformita' e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156.