Articolo 8 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498
Articolo 7Articolo 9
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13 gennaio 1993
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1 gennaio 2017
Art. 8. 1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale o dalla attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell' articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n.
421 , sono ridotte, per l'anno 1993, rispettivamente del 42 per cento per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, del 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia, del 14,50 per cento per la regione Sicilia e del 10,50 per cento per la regione Sardegna. Per gli anni successivi restano confermate le aliquote di riduzione di cui all' articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 .
2. All' articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , le parole: ", oppure, in sostituzione anche parziale, variando in aumento entro il limite del 75 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " ed entro il limite del 75 per cento ".
3. Entro il 30 giugno 1993, il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita', presenta al Parlamento una relazioni sulla spesa sanitaria accertata di parte corrente, suddivisa per regioni e riferita agli esercizi finanziari degli anni 1989, 1990, 1991, 1992.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2011, N. 12)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2017
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