Articolo 4 della Legge 27 dicembre 1985, n. 816
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 gennaio 1986
>
Versione
21 marzo 1993
>
Versione
13 ottobre 2000
Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Entrata in vigore il 13 ottobre 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente