Art. 5. Compiti del consiglio nazionale 1. Il consiglio nazionale:
a) designa il presidente;
b) elegge nel suo seno due vice presidenti;
c) elegge i sei membri della giunta esecutiva;
d) nomina il segretario generale;
e) stabilisce gli indirizzi generali dell'attivita' dell'ente e quelli per la diffusione dell'idea olimpica, anche in attuazione delle direttive del C.I.O.;
f) delibera i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi dell'ente ed approva la relazione della giunta esecutiva sulla gestione dell'ente;
g) delibera sull'ordinamento dei servizi, la consistenza degli organici e il regolamento organico del personale sulla base della normativa recata dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 ;
h) delibera, ai sensi delle presenti norme, sulla costituzione di nuove federazioni sportive nazionali;
i) approva, ove non sia diversamente disposto dalla legge, gli statuti delle federazioni sportive e stabilisce i criteri fondamentali ai quali il presidente deve attenersi per l'approvazione dei regolamenti interni delle federazioni stesse, previsti dall'art. 5, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1942, n. 426 ;
l) delibera sulle proposte di nomina, da parte degli organi competenti, dei commissari straordinari alle federazioni sportive nazionali per accertate gravi irregolarita' di gestione o di funzionamento sportivo degli organi federali;
m) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attivita' sportiva dilettantistica da quella professionistica;
n) riconosce, salvo delega alle federazioni sportive nazionali, le societa' sportive nonche', salvo delega alla giunta esecutiva, gli enti di promozione sportiva e le associazioni benemerite;
o) stabilisce i principi, i criteri e le modalita' per i controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle gestioni delle societa' sportive di cui all' art. 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91 ;
p) delibera su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal presidente o dalla giunta e di cui sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da almeno dieci membri.
2. Le deliberazioni di cui alle lettere f) e g) devono essere trasmesse al Ministero del turismo e dello spettacolo ed a quello del tesoro ai fini di quanto disposto al successivo art. 12.
Note all'art. 5:
- Per l'argomento della legge n. 70/1975 , vedi nelle note alle premesse.
- Il testo vigente dell'ultimo comma dell' art. 5 della legge n. 426/1942 (per l'argomento della legge vedi nelle premesse) e' il seguente:
"Le Federazioni sportive nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato".
- Il testo dell' art. 12 della legge n. 91/1981 (per l'argomento della legge vedi nelle note alle premesse) cosi' dispone:
"Art. 12. (Nome sul controllo e sulla responsabilita' delle federazioni sportive nazionali). - Le societa' sportive di cui alla presente legge sono sottoposte all'approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate, per delega del C.O.N.I. e secondo modalita' approvate dal C.O.N.I.
Tutte le deliberazioni delle societa' concernenti esposizioni finanziarie, acquisto o vendita di beni immobili, o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate.
Nel caso di societa' affiliata a piu' federazioni sportive nazionali, l'approvazione ed i controlli sono effettuati dalla federazione competente per l'attivita' cui la deliberazione si riferisce.
In caso di mancata approvazione e' ammesso ricorso alla giunta esecutiva del C.O.N.I., che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso".
a) designa il presidente;
b) elegge nel suo seno due vice presidenti;
c) elegge i sei membri della giunta esecutiva;
d) nomina il segretario generale;
e) stabilisce gli indirizzi generali dell'attivita' dell'ente e quelli per la diffusione dell'idea olimpica, anche in attuazione delle direttive del C.I.O.;
f) delibera i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi dell'ente ed approva la relazione della giunta esecutiva sulla gestione dell'ente;
g) delibera sull'ordinamento dei servizi, la consistenza degli organici e il regolamento organico del personale sulla base della normativa recata dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 ;
h) delibera, ai sensi delle presenti norme, sulla costituzione di nuove federazioni sportive nazionali;
i) approva, ove non sia diversamente disposto dalla legge, gli statuti delle federazioni sportive e stabilisce i criteri fondamentali ai quali il presidente deve attenersi per l'approvazione dei regolamenti interni delle federazioni stesse, previsti dall'art. 5, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1942, n. 426 ;
l) delibera sulle proposte di nomina, da parte degli organi competenti, dei commissari straordinari alle federazioni sportive nazionali per accertate gravi irregolarita' di gestione o di funzionamento sportivo degli organi federali;
m) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attivita' sportiva dilettantistica da quella professionistica;
n) riconosce, salvo delega alle federazioni sportive nazionali, le societa' sportive nonche', salvo delega alla giunta esecutiva, gli enti di promozione sportiva e le associazioni benemerite;
o) stabilisce i principi, i criteri e le modalita' per i controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle gestioni delle societa' sportive di cui all' art. 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91 ;
p) delibera su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal presidente o dalla giunta e di cui sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da almeno dieci membri.
2. Le deliberazioni di cui alle lettere f) e g) devono essere trasmesse al Ministero del turismo e dello spettacolo ed a quello del tesoro ai fini di quanto disposto al successivo art. 12.
Note all'art. 5:
- Per l'argomento della legge n. 70/1975 , vedi nelle note alle premesse.
- Il testo vigente dell'ultimo comma dell' art. 5 della legge n. 426/1942 (per l'argomento della legge vedi nelle premesse) e' il seguente:
"Le Federazioni sportive nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato".
- Il testo dell' art. 12 della legge n. 91/1981 (per l'argomento della legge vedi nelle note alle premesse) cosi' dispone:
"Art. 12. (Nome sul controllo e sulla responsabilita' delle federazioni sportive nazionali). - Le societa' sportive di cui alla presente legge sono sottoposte all'approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate, per delega del C.O.N.I. e secondo modalita' approvate dal C.O.N.I.
Tutte le deliberazioni delle societa' concernenti esposizioni finanziarie, acquisto o vendita di beni immobili, o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate.
Nel caso di societa' affiliata a piu' federazioni sportive nazionali, l'approvazione ed i controlli sono effettuati dalla federazione competente per l'attivita' cui la deliberazione si riferisce.
In caso di mancata approvazione e' ammesso ricorso alla giunta esecutiva del C.O.N.I., che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso".