Articolo 77 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
Articolo 75Articolo 78
Versione
8 luglio 1960
Art. 77.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 69)


Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.
In caso diverso, l'elezione seguira' entro due mesi nel giorno che sara' stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appello.
Entrata in vigore il 8 luglio 1960
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente