Articolo 38 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
Articolo 36Articolo 39
Versione
8 luglio 1960
Art. 38.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36)


Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 19.
Essi non possono entrare armati o muniti di bastone
Entrata in vigore il 8 luglio 1960
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