Articolo 71 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
Articolo 70Articolo 72
Versione
8 luglio 1960
>
Versione
31 maggio 1970
>
Versione
23 marzo 1990





Art. 71.
(T. U. 9 aprile 1951, n. 203, art. 62)


((1. L'ufficio centrale e' presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed e' composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.
2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio))
Entrata in vigore il 23 marzo 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente