Articolo 85 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
Articolo 84Articolo 100
Versione
8 luglio 1960
>
Versione
1 gennaio 2014
Art. 85.
( Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 44 )


Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il Prefetto provvede alla amministrazione dei Comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.
((Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza di annullamento e' divenuta definitiva))
Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature o perche' si e' verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'art. 36, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'art. 60.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente