Articolo 3 ter del Decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384
Articolo 3 bisArticolo 6
Versione
19 novembre 1992
Art. 3-ter. (( (Aliquota contributiva aggiuntiva). )) (( 1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, e' stabilita in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell' articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale incremento si applica comunque a carico dei lavoratori autonomi, in favore delle rispettive gestioni, sulle quote di reddito d'impresa eccedenti il limite innanzi indicato. ))
Entrata in vigore il 19 novembre 1992
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