Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 settembre 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 agosto 2001 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5991 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 23/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 23/02/2022), n.5991 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 6706-2016 proposto da: I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2024, n. 20006Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22881/2019 R.G. proposto da Università degli Studi di Catania, rappresentata e difesa dall'Avv. NC NA (p.e.c.: vincenzo.reina@pec.ordineavvocaticatania.it), con domicilio eletto in Roma, Largo Trionfale, n. 7, presso lo studio Oggetto Medici specializzandi – Corsi di specializzazione dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 – Borsa di studio ─ Rideterminazione triennale ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991 Civile Sent. Sez. U Num. 20006 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 19/07/2024 2 dell'Avv. Luigi Mannucci; – ricorrente – contro AI DA IU IA, CE EP e RS IL, rappresentati e difesi dall'Avv. …Leggi di più...
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- anni accademici dal 1992·
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- medici specializzandi·
- istruzione e scuole·
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Versioni del testo
- Capo I : Previdenza e assistenza
- Articolo 1Art. 1. Pensioni di anzianita' 1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge e di regolamento che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianita' a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive ed esclusive del regime stesso, nonche' delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici di cui all' articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , ed al decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364 . - Articolo 2Art. 2. Perequazione pensioni 1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e fino al 31 dicembre 1993 e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge o di regolamento che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato, nonche' aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell'INAIL.