Art. 2. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
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15 maggio 1957
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16 dicembre 2010
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Giurisprudenza • 17
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/1986, n. 528Provvedimento: Nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, non tutti gli eredi gli succedono nella posizione di parti del rapporto agrario, continuando questo - ai sensi dell'art. 2 della legge n. 244 del 1957 - soltanto con il coniuge e con gli altri eredi legittimi che siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa costituente almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo. […]Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/2004, n. 1940Provvedimento: […] Con il quinto motivo la Turist beach S.r.l. de- duce la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 e dell'art. 2 della legge n. 244 del 1957, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. anche per omessa istruttoria e n. 5 per omessa motivazione circa un punto decisivo della con- troversia rilevabile d'ufficio>>. […] Con il quinto motivo il ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 49 della legge 3 maggio 1982 n. 203 e art. 2 legge 244/1957, in relazione all'art. 360 n. c.p.c. anche per omessa istruttoria e n. 5 per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio>>. […]Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., sez. III, sentenza 17/11/1988, n. 6225Provvedimento: Qualora la moglie dell'affittuario coltivatore diretto defunto, originaria coaffittuaria o, comunque, subentrata nel rapporto a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 1957 n. 244, proponga opposizione di terzo quale litisconsorte necessaria contro la sentenza di rilascio del fondo pronunciata tra il concedente e gli altri eredi subentrati, incombe al concedente convenuto in opposizione l'Onere di provare l'allegata novazione del contratto - da cui discende la pretesa estromissione dell'opponente dall'affitto - trattandosi di eccezione in senso proprio. ( V 528/86, mass n 444124; ( V 5479/82, mass n 423249; ( V 2302/80, mass n 405977; ( V 1384/74, mass n 369462).*Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. III, sentenza 17/02/1984, n. 1186Provvedimento: La successione nel contratto di affitto di fondo rustico di cui all'art. 2 della legge 28 marzo 1957 n. 244, in quanto prevista per il "caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto" (in favore del coniuge e degli eredi legittimi), postula che il de cuius fosse qualificabile coltivatore diretto alla stregua dell'art. 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949 n. 353 e, quindi, la prova che egli impiegasse nella coltivazione del fondo, insieme alla propria famiglia, una forza lavorativa pari ad almeno un terzo di quella occorrente.*Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., sez. III, sentenza 03/09/1984, n. 4746Provvedimento: Ai sensi dell'art. 2 della legge 28 marzo 1957 n. 244, la successione nella condizione di un fondo rustico all'originario coltivatore diretto deceduto da parte del coniuge e degli eredi legittimi non si verifica automaticamente, ma solo se risultino entrambi i requisiti richiesti, cioè che i suddetti abbiano la qualità di coltivatori diretti ed una forza lavorativa pari, nel complesso, ad un terzo di quella occorrente. La relativa valutazione del giudice del merito costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in Sede di legittimità se sorretto da congrua e corretta motivazione. ( V 5627/83, mass n 430576; ( V 5479/82, mass n 423249, sulla prima parte).*Leggi di più...
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