2. I soggetti che alla data del presente decreto risultano autorizzati alla vendita di gas naturale a clienti finali, sono direttamente iscritti all'elenco di cui al comma 1.
((3. L'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attivita' di vendita di gas naturale ai clienti finali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono definiti le condizioni, i criteri, le modalita' e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilita' per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 1.
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attivita' di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorita'. L'ARERA formula la proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione)) 4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali e' pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.
5. Per motivi di continuita' del servizio, o su segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le imprese distributrici possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attivita' di vendita ai clienti finali nell'area di loro operativita'. Tale attivita' e' esercitata a condizioni e modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.