Articolo 4 del Decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19
Articolo 3Articolo 5
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2 febbraio 1988
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Versione
31 marzo 1988
Art. 4. 1. Le somme destinate alla realizzazione delle opere, degli interventi e delle attivita' di cui all'articolo 2, iscritte nei bilanci delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti, ((nonche' quelle integrative erogate dallo Stato,)) affluiscono, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, in una apposita contabilita' speciale, da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, avente autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , ed intestata "Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze delle citta' di Palermo e di Catania".
2. Per l'attuazione delle singole fasi delle procedure necessarie per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle attivita' di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di uffici e di personale delle amministrazioni pubbliche.
3. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti al parere degli organi consultivi e ad atti di approvazione ministeriale. Il controllo della Corte dei conti e' esercitato sul rendiconto della contabilita' speciale, reso tramite l'Ufficio speciale di riscontro degli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 sono emessi a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri o di funzionario da lui delegato.
Entrata in vigore il 31 marzo 1988
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