Articolo 44 - Ordinamento della Cassa di previdenza
Articolo 43Articolo 45
Versione
1 gennaio 1938
Art. 44.

L'esercizio del diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia' conseguita rimangono sospesi nel caso di condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che non sia interamente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la pena non sia estinta.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938
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