Art. 4. Disposizioni finali 1. La denuncia di inizio di attivita' di cui all'articolo 2 e l'autorizzazione di cui all'articolo 3 valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
2. In caso di violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2 e 3, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 della legge.
3. L'organo comunale competente ordina la cessazione delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3 svolte in assenza di denuncia di inizio attivita' o di autorizzazione, nonche' ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari.
Note all'art. 4:
- Per il riferimento al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell' art. 86, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 :
"Art. 86 (art. 84 testo unico 1926). - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie. anche se la vendita o il consumo siano limitati al soli soci".
- Per il riferimento alla legge 25 agosto 1991, n. 287 , si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell' art. 10, della legge 25 agosto 1991, n. 287 :
"Art. 10. - 1. A chiunque eserciti l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'art. 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
3. Nelle ipotesi previste dal commi 1 e 2, si applicano le deposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e applica le sanzioni amministrative.
5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti al sensi dell'art. 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato".
2. In caso di violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2 e 3, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 della legge.
3. L'organo comunale competente ordina la cessazione delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3 svolte in assenza di denuncia di inizio attivita' o di autorizzazione, nonche' ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari.
Note all'art. 4:
- Per il riferimento al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell' art. 86, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 :
"Art. 86 (art. 84 testo unico 1926). - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie. anche se la vendita o il consumo siano limitati al soli soci".
- Per il riferimento alla legge 25 agosto 1991, n. 287 , si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell' art. 10, della legge 25 agosto 1991, n. 287 :
"Art. 10. - 1. A chiunque eserciti l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'art. 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
3. Nelle ipotesi previste dal commi 1 e 2, si applicano le deposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e applica le sanzioni amministrative.
5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti al sensi dell'art. 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato".