ARTICOLO 17
Ciascuna delle due Parti Contraenti potra', in ogni momento, notificare all'altra Parte Contraente la sua intenzione di porre fine al presente Accordo, obbligandosi ad informare contemporaneamente l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. L'Accordo avra' termine sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica.
Nel caso che l'altra Parte Contraente non accusasse ricezione si riterra' che la comunicazione sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo la data di ricezione della summenzionata comunicazione da parte della Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
Ciascuna delle due Parti Contraenti potra', in ogni momento, notificare all'altra Parte Contraente la sua intenzione di porre fine al presente Accordo, obbligandosi ad informare contemporaneamente l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. L'Accordo avra' termine sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica.
Nel caso che l'altra Parte Contraente non accusasse ricezione si riterra' che la comunicazione sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo la data di ricezione della summenzionata comunicazione da parte della Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.