Articolo 17 - Accordo della Legge 19 gennaio 1998, n. 16
Articolo 16Articolo 18
Versione
11 febbraio 1998
ARTICOLO 17
Ciascuna delle due Parti Contraenti potra', in ogni momento, notificare all'altra Parte Contraente la sua intenzione di porre fine al presente Accordo, obbligandosi ad informare contemporaneamente l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. L'Accordo avra' termine sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica.
Nel caso che l'altra Parte Contraente non accusasse ricezione si riterra' che la comunicazione sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo la data di ricezione della summenzionata comunicazione da parte della Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1998
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