Articolo 10 - Accordo della Legge 19 gennaio 1998, n. 16
Articolo 9Articolo 11
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11 febbraio 1998
ARTICOLO 10
Nell'esercizio dei servizi aerei convenuti nell'Accordo da parte dell'impresa aerea designata di ciascuna delle Parti Contraenti saranno tenuti in considerazione gli interessi dell'impresa aerea dell'altra Parte Contraente al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima opera su tutte o parte delle rotte stesse.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1998
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