ARTICOLO 10
Nell'esercizio dei servizi aerei convenuti nell'Accordo da parte dell'impresa aerea designata di ciascuna delle Parti Contraenti saranno tenuti in considerazione gli interessi dell'impresa aerea dell'altra Parte Contraente al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima opera su tutte o parte delle rotte stesse.
Nell'esercizio dei servizi aerei convenuti nell'Accordo da parte dell'impresa aerea designata di ciascuna delle Parti Contraenti saranno tenuti in considerazione gli interessi dell'impresa aerea dell'altra Parte Contraente al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima opera su tutte o parte delle rotte stesse.