Art. 7. Avviamento 1. Ai fini dell'inoltro della richiesta di avviamento, i 60 giorni di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999 decorrono dal giorno successivo a quello in cui insorge l'obbligo di assunzione.
2. Per i datori di lavoro pubblici, previa verifica circa la sussistenza delle condizioni di assunzione nel settore pubblico previste dall'ordinamento vigente in materia di lavoro pubblico, entro il termine di cui al comma 1 deve effettuarsi la richiesta di avviamento a selezione prevista dall' articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dall' articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 . Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui all' articolo 11 della legge n. 68 del 1999 , il predetto termine e' riferito alla trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione.
3. Il termine di decorrenza per la richiesta di avviamento, di cui al comma 1, si applica anche alla fattispecie di cui all' articolo 10, comma 5, della legge n. 68 del 1999 .
4. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi dell' articolo 11, della legge n. 68 del 1999 , ferma restando l'assunzione per chiamata diretta nominativa prevista dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 , per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessita' e dei programmi di inserimento mirato.
5. I datori di lavoro privati che intendono assumere disabili psichici con richiesta nominativa devono stipulare la convenzione di cui all' articolo 11 della legge n. 68 del 1999 .
6. In caso di impossibilita' di avviare i lavoratori con la qualifica richiesta in base al contratto collettivo applicabile, il servizio convoca immediatamente il datore di lavoro privato ai fini della individuazione di possibili soluzioni alternative di avviamento, valutando la disponibilita' di lavoratori disabili con qualifiche simili rispetto a quella richiesta. In caso di esito negativo, il datore di lavoro medesimo stipula con il servizio un'apposita convenzione di inserimento lavorativo, con le modalita' previste dagli articoli 11 e 12 della legge n. 68 del 1999 che preveda lo svolgimento di tirocinio con finalita' formative per i soggetti a tal fine individuati.
7. Nei casi di cui al comma 6, qualora il datore di lavoro convocato, non si presenti senza motivazione e comunque entro trenta giorni dalla data di convocazione, o in ogni caso non sia possibile dar luogo alla stipula della convenzione, il servizio procede all'avviamento tenuto conto delle indicazioni contenute nelle schede professionali e delle altre informazioni contenute nel prospetto informativo annuale nonche' nella attuale richiesta di avviamento.
8. Qualora, esperita la procedura di cui ai commi 5 e 6, non sia possibile, per causa non imputabile al datore di lavoro, effettuare l'avviamento, il medesimo datore di lavoro puo' presentare domanda di esonero parziale, ai sensi dell' articolo 5, comma 4, della legge n. 68 del 1999 , e della successiva normativa di attuazione, ferma restando l'autonoma attivazione della disciplina che regola l'esonero parziale al di fuori dei casi previsti dal presente articolo.
9. In conformita' con quanto previsto dall' articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dall'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 80 del 1998 , i datori di lavoro pubblici assolvono l'obbligo di cui all' articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 mediante procedure selettive concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, mediante l'avviamento a selezione ai sensi della normativa vigente, ferma restando l'assunzione per chiamata diretta nominativa per le speciali categorie di cui al comma 4, come disciplinata dal citato articolo 36, comma 2 , e dall' articolo 21 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 .
Note all'art. 7:
- Per il testo dell' art. 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999 , si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell' art. 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 come modificato dall' art. 22, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell' art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ):
"2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all' art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , come integrato dall' art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle forze dell'ordine, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 , tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa".
- Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge n. 68 del 1999 :
"Art. 11 (Convenzioni e convenzione di integrazione lavorativa). - 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , come modificato dall'art. 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalita' delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalita' che possono essere convenute vi sono anche la facolta' della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalita' formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova piu' ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purche' l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui e' affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione puo' essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all' art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 , e con i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonche' con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all' art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 , e comunque con gli organismi di cui agli art. 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , come modificato dall'art. 6 della presente legge, puo' proporre adozione di deroghe ai limiti di eta' e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell`art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 . Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, e convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalita' del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all' art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attivita' di sorveglianza e controllo".
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, della citata legge n. 68 del 1999 :
"5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro e' tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio".
- Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge n. 68 del 1999 :
"Art. 12 (Cooperative sociali) - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art. 3, con le cooperative sociali di cui all' art. 2, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 , e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 6, non possono riguardare piu' di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 30 dipendenti, ovvero piu' del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'art. 3, se il datore di lavoro occupa piu' di 50 dipendenti.
2. La convenzione e' subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'art. 3 attraverso l'assunzione di cui alla tenera a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non puo' eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art. 3 e con le cooperative sociali di cui all' art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 , e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili".
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, della citata legge n. 68 del 1999 .
"4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresi' le commissioni parlamentari competenti per materia; che esprimono il loro parere con le modalita' di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonche' i criteri e le modalita' per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione".
- Il comma 1 dell'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 come modificato dall'art. 22 comma 1 del citato decreto legislativo n. 80 del 1998 e' il seguente:
"Art. 36 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'".
- Si riporta il testo dell' art. 21 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
"Art. 21 (Disposizioni a favore degli orfani e delle vedove del personale deceduto per causa di servizio). - 1.
Le assunzioni di cui all' art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466 , per i figli e il coniuge del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto o divenuto inabile a qualunque servizio nelle circostanze e alle condizioni di cui alla citata legge n. 466 del 1980 , nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto per diretto effetto di ferite e lesioni riportate nelle circostanze di cui alla legge 3 giugno 1981 n. 308 , cosi' come estesa ai vigili del fuoco dall' art. 7 della legge 4 marzo 1982, n. 66 , sono disposte anche in soprannumero nei ruoli di supporto tecnico e amministrativo contabile del Corpo stesso.
2. Il soprannumero e' imputato al posti riservati nei ruoli del Corpo alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , e viene riassorbito con le cessazioni dal servizio di personale delle categorie riservatarie medesime.
3. L' art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850 , e l' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210 , vanno interpretati nel senso che la dispensa dal servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, divenuto inabile per motivi di salute, ha decorrenza a tutti gli effetti dal giorno del relativo accertamento da parte dell'organo sanitario preposto; parimenti il trasferimento nei ruoli di supporto del personale non idoneo ai servizi d'istituto ha decorrenza a tutti gli effetti dallo stesso giorno".
2. Per i datori di lavoro pubblici, previa verifica circa la sussistenza delle condizioni di assunzione nel settore pubblico previste dall'ordinamento vigente in materia di lavoro pubblico, entro il termine di cui al comma 1 deve effettuarsi la richiesta di avviamento a selezione prevista dall' articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dall' articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 . Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui all' articolo 11 della legge n. 68 del 1999 , il predetto termine e' riferito alla trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione.
3. Il termine di decorrenza per la richiesta di avviamento, di cui al comma 1, si applica anche alla fattispecie di cui all' articolo 10, comma 5, della legge n. 68 del 1999 .
4. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi dell' articolo 11, della legge n. 68 del 1999 , ferma restando l'assunzione per chiamata diretta nominativa prevista dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 , per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessita' e dei programmi di inserimento mirato.
5. I datori di lavoro privati che intendono assumere disabili psichici con richiesta nominativa devono stipulare la convenzione di cui all' articolo 11 della legge n. 68 del 1999 .
6. In caso di impossibilita' di avviare i lavoratori con la qualifica richiesta in base al contratto collettivo applicabile, il servizio convoca immediatamente il datore di lavoro privato ai fini della individuazione di possibili soluzioni alternative di avviamento, valutando la disponibilita' di lavoratori disabili con qualifiche simili rispetto a quella richiesta. In caso di esito negativo, il datore di lavoro medesimo stipula con il servizio un'apposita convenzione di inserimento lavorativo, con le modalita' previste dagli articoli 11 e 12 della legge n. 68 del 1999 che preveda lo svolgimento di tirocinio con finalita' formative per i soggetti a tal fine individuati.
7. Nei casi di cui al comma 6, qualora il datore di lavoro convocato, non si presenti senza motivazione e comunque entro trenta giorni dalla data di convocazione, o in ogni caso non sia possibile dar luogo alla stipula della convenzione, il servizio procede all'avviamento tenuto conto delle indicazioni contenute nelle schede professionali e delle altre informazioni contenute nel prospetto informativo annuale nonche' nella attuale richiesta di avviamento.
8. Qualora, esperita la procedura di cui ai commi 5 e 6, non sia possibile, per causa non imputabile al datore di lavoro, effettuare l'avviamento, il medesimo datore di lavoro puo' presentare domanda di esonero parziale, ai sensi dell' articolo 5, comma 4, della legge n. 68 del 1999 , e della successiva normativa di attuazione, ferma restando l'autonoma attivazione della disciplina che regola l'esonero parziale al di fuori dei casi previsti dal presente articolo.
9. In conformita' con quanto previsto dall' articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dall'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 80 del 1998 , i datori di lavoro pubblici assolvono l'obbligo di cui all' articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 mediante procedure selettive concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, mediante l'avviamento a selezione ai sensi della normativa vigente, ferma restando l'assunzione per chiamata diretta nominativa per le speciali categorie di cui al comma 4, come disciplinata dal citato articolo 36, comma 2 , e dall' articolo 21 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 .
Note all'art. 7:
- Per il testo dell' art. 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999 , si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell' art. 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 come modificato dall' art. 22, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell' art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ):
"2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all' art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , come integrato dall' art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle forze dell'ordine, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 , tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa".
- Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge n. 68 del 1999 :
"Art. 11 (Convenzioni e convenzione di integrazione lavorativa). - 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , come modificato dall'art. 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalita' delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalita' che possono essere convenute vi sono anche la facolta' della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalita' formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova piu' ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purche' l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui e' affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione puo' essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all' art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 , e con i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonche' con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all' art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 , e comunque con gli organismi di cui agli art. 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , come modificato dall'art. 6 della presente legge, puo' proporre adozione di deroghe ai limiti di eta' e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell`art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 . Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, e convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalita' del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all' art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attivita' di sorveglianza e controllo".
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, della citata legge n. 68 del 1999 :
"5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro e' tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio".
- Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge n. 68 del 1999 :
"Art. 12 (Cooperative sociali) - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art. 3, con le cooperative sociali di cui all' art. 2, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 , e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 6, non possono riguardare piu' di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 30 dipendenti, ovvero piu' del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'art. 3, se il datore di lavoro occupa piu' di 50 dipendenti.
2. La convenzione e' subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'art. 3 attraverso l'assunzione di cui alla tenera a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non puo' eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art. 3 e con le cooperative sociali di cui all' art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 , e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili".
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, della citata legge n. 68 del 1999 .
"4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresi' le commissioni parlamentari competenti per materia; che esprimono il loro parere con le modalita' di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonche' i criteri e le modalita' per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione".
- Il comma 1 dell'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 come modificato dall'art. 22 comma 1 del citato decreto legislativo n. 80 del 1998 e' il seguente:
"Art. 36 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'".
- Si riporta il testo dell' art. 21 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
"Art. 21 (Disposizioni a favore degli orfani e delle vedove del personale deceduto per causa di servizio). - 1.
Le assunzioni di cui all' art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466 , per i figli e il coniuge del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto o divenuto inabile a qualunque servizio nelle circostanze e alle condizioni di cui alla citata legge n. 466 del 1980 , nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto per diretto effetto di ferite e lesioni riportate nelle circostanze di cui alla legge 3 giugno 1981 n. 308 , cosi' come estesa ai vigili del fuoco dall' art. 7 della legge 4 marzo 1982, n. 66 , sono disposte anche in soprannumero nei ruoli di supporto tecnico e amministrativo contabile del Corpo stesso.
2. Il soprannumero e' imputato al posti riservati nei ruoli del Corpo alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , e viene riassorbito con le cessazioni dal servizio di personale delle categorie riservatarie medesime.
3. L' art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850 , e l' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210 , vanno interpretati nel senso che la dispensa dal servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, divenuto inabile per motivi di salute, ha decorrenza a tutti gli effetti dal giorno del relativo accertamento da parte dell'organo sanitario preposto; parimenti il trasferimento nei ruoli di supporto del personale non idoneo ai servizi d'istituto ha decorrenza a tutti gli effetti dallo stesso giorno".