Articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395
Articolo 31Articolo 33
Versione
7 ottobre 1995
Art. 32. Tutela dei dirigenti sindacali 1. I trasferimenti ad ufficio con sede in un comune diverso di
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.
2. Per il personale della Polizia di Stato si applicano i commi
quarto e quinto dell'art. 88 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , come modificati ed integrati dall'art. 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 .
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano sino alla
fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
4. Dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei soggetti
indicati nei commi 1 e 2 appartenenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e' data comunicazione, in occasione della notifica della contestazione degli addebiti, all'Amministrazione centrale per le valutazioni di competenza ed anche al fine di un monitoraggio dell'andamento complessivo di tali procedure disciplinari. La comunicazione e' inviata dall'Amministrazione centrale alla segreteria nazionale della organizzazione sindacale interessata.
Note all'art. 32:
- I testi dei commi quarto e quinto dell'art. 88 della citata legge 1 aprile 1981, n. 121 , come modificato ed integrato dall' art. 5 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 , sono i seguenti:
"I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza.
I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.".
Entrata in vigore il 7 ottobre 1995
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