Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395
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7 ottobre 1995
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18 agosto 1999
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6 maggio 2001
Art. 9. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede 1. A decorrere dal 1 novembre l995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde. (3) ((4)) 2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.
3. A decorrere dal 1 novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno. (3) ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 11, comma
1) che "a decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui al suddetto articolo 9, comma 1, e' esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi. Inoltre ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui al comma 3, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno ".
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AGGIORNANTE (4)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e all' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde.
Inoltre ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , dall' articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e dall' articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno".
Entrata in vigore il 6 maggio 2001
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