Art. 3. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso, per esami, e' nominata con decreto del Ministro o dell'autorita' che indice il concorso ed e' composta da un consigliere di Stato o magistrato o avvocato dello Stato con qualifica equiparata o da un dirigente generale con funzioni di presidente, e da due membri esperti nelle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava o nona qualifica funzionale.
2. Non possono essere nominati componenti delle commissioni soggetti che siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
3. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso e' riservato, salva motivata impossibilita', alle donne purche' in possesso dei requisiti di cui all' art. 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni.
4. La commissione esaminatrice puo' essere integrata con membri esperti in lingue straniere per la valutazione delle prove attinenti alle lingue stesse. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.
2. Non possono essere nominati componenti delle commissioni soggetti che siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
3. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso e' riservato, salva motivata impossibilita', alle donne purche' in possesso dei requisiti di cui all' art. 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni.
4. La commissione esaminatrice puo' essere integrata con membri esperti in lingue straniere per la valutazione delle prove attinenti alle lingue stesse. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.