Articolo 24 della Legge 13 aprile 1977, n. 114
Articolo 23Articolo 25
Versione
17 aprile 1977
>
Versione
9 dicembre 1998
Art. 24. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 OTTOBRE 1998, N. 403 ))
Quando il riferimento contenuto nelle norme vigenti per la concessione di benefici e vantaggi non tributari e' fatto a imposte abolite dal 1 gennaio 1974, si applicano le disposizioni dell' articolo 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60 .
Entrata in vigore il 9 dicembre 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente