Art. 2. Durata della Commissione 1. La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione e presenta al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini. Sono ammesse relazioni di minoranza. ((1)) 2. Decorsi dodici mesi dalla sua costituzione, la Commissione presenta al Parlamento, entro i quindici giorni successivi, un documento sull'attivita' svolta.
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 , convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 maggio 2014, n. 82 , e' prorogato sino alla fine della XVII legislatura".
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 , convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 maggio 2014, n. 82 , e' prorogato sino alla fine della XVII legislatura".