Art. 1. Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico 1. Anche al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, confermando per il quarto trimestre dell'anno 2021 quanto disposto per il terzo trimestre del medesimo anno dall' articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 , gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche sono parzialmente compensati mediante:
a) l'utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro ((nell'anno 2021,)) dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 , di competenza del Ministero della transizione ecologica. Le risorse di cui alla presente lettera sono destinate al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;
b) il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a 500 milioni di euro.
2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 1, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.
a) l'utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro ((nell'anno 2021,)) dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 , di competenza del Ministero della transizione ecologica. Le risorse di cui alla presente lettera sono destinate al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;
b) il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a 500 milioni di euro.
2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 1, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.