Articolo 63 del Regolamento della Legge 20 gennaio 1997, n. 19
Articolo 62Articolo 64
Versione
13 febbraio 1997
Art. 63 Manifestazioni nautiche
1 Le gare di velocita', le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni di natanti o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione dell'autorita' competente.
2 L'autorizzazione viene accordata soltanto se la manifestazione non comporta un notevole pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per l'ambiente. A tale fine potranno essere prescritti obblighi o condizioni particolari.
3 Contemporaneamente all'autorizzazione della manifestazione nautica l'autorita' competente puo' concedere deroghe alle disposizioni del presente regolamento, a condizione che la sicurezza della navigazione non ne sia compromessa.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
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