Articolo 53 del Regolamento della Legge 20 gennaio 1997, n. 19
Articolo 52Articolo 54
Versione
13 febbraio 1997
Art. 53 Porti e pontili di approdo
1 I natanti che escono da un porto hanno la precendenza su quelli che vi entrano, salvo che non si tratti di battelli in servizio regolare di linea o di natanti in difficolta'. I battelli in servizio regolare di linea o quelli in difficolta' devono comunque segnalare tempestivamente la loro entrata emettendo il segnale acustico "tre suoni prolungati".
2 I natanti non devono ostacolare l'entrata o l'uscita da un porto.
E' vietata la sosta in prossimita' dell'imboccatura di un porto.
3 I natanti non devono avvicinarsi ai pontili d'approdo in maniera da ostacolare la manovra dei battelli in servizio regolare di linea in arrivo ed in partenza, ne' ormeggiarsi a detti pontili.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
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