Articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 59Articolo 61
Versione
30 marzo 2001
Art. 60. (Termine per l'opposizione) 1. L'opposizione al matrimonio puo' essere sempre proposta prima che questo e' celebrato, anche se e' trascorso il termine durante il quale l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso.
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente