Articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 36Articolo 38
Versione
30 marzo 2001
Art. 37. (Casi particolari) 1. Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non e' vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino e' nato morto o e' morto posteriormente alla nascita. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con certificato medico.
2. L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita se il bambino e' nato morto e fa cio' risultare nell'atto stesso; egli forma anche quello di morte, se il bambino e' morto posteriormente alla nascita.
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
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