Articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 43Articolo 45
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30 marzo 2001
Art. 44. (Riconoscimento del nascituro) 1. Il riconoscimento di un figlio nascituro puo' essere fatto dal padre o contestualmente a quello della gestante o dopo il riconoscimento di quest'ultima e la prestazione del suo consenso, ai sensi dell' articolo 250, terzo comma, del codice civile .
2. L'ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di riconoscimento di figlio nascituro, rilascia di ufficio a chi la effettua copia di tale dichiarazione.
Nota all'art. 44:

- Per il testo dell' art. 250 del codice civile , vedi la nota all'art. 28.
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
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