Articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 46Articolo 48
Versione
30 marzo 2001
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Versione
31 marzo 2015
Art. 47. (Adempimenti particolari) 1. In caso di riconoscimento di un figlio ((nato fuori del matrimonio)) , gia' riconosciuto dall'altro genitore, l'ufficiale dello stato civile deve darne notizia al genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento e che non ha prestato il proprio consenso.
Entrata in vigore il 31 marzo 2015
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