Articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 45Articolo 47
Versione
30 marzo 2001
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Versione
31 marzo 2015
Art. 46. (Adempirnenti d'ufficio) 1. Il pubblico ufficiale che ha ricevuto una dichiarazione di riconoscimento di figlio ((nato fuori del matrimonio)) deve, nei venti giorni successivi, inviarne copia all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione.
2. Se la dichiarazione e' contenuta in un testamento, la copia deve essere trasmessa dal notaio entro venti giorni dalla pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto, o dal passaggio del testamento pubblico dal fascicolo a repertorio speciale degli atti di ultima volonta' a quello generale degli atti fra vivi.
3. L'annotazione puo' essere chiesta all'ufficiale dello stato civile da chiunque vi ha interesse.
4. Il giudice, nel caso previsto dall' articolo 268 del codice civile , puo' ordinare che sia sospesa l'annotazione del riconoscimento impugnato. Puo' ordinare, altresi', che la domanda di impugnazione sia annotata nell'atto di nascita, quando vi e' stato gia' annotato il riconoscimento.
5. Se la persona riconosciuta e' sottoposta a tutela, l'ufficiale dello stato civile deve dare notizia al giudice tutelare, nel termine di dieci giorni, dell'avvenuta iscrizione o annotazione del riconoscimento.
Entrata in vigore il 31 marzo 2015
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