Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 6Articolo 8
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30 marzo 2001
Art. 7. (Rifiuto di atti) 1. Nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un atto da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto.
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
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