Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 16Articolo 18
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30 marzo 2001
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11 febbraio 2017
Art. 17. (Trasmissione di atti) 1. L'autorita' diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli e' nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio ((o dell'unione civile)) , se gli sposi ((o le parti dell'unione civile)) risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non e' possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorita' diplomatica o consolare, dovra' indicare un comune a sua scelta.
Entrata in vigore il 11 febbraio 2017
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