2. La sottoscrizione della dichiarazione non e' soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta o via fax.
3. La dichiarazione medesima e' annotata senza altre formalita' nell'atto di nascita ed e' comunicata ai sensi dell' articolo 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 Nota all'art. 36:
- Si riporta il testo dell' art. 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente):
"Art. 6. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni all'ufficio d'anagrafe del comune di residenza delle persone cui gli atti o le annotazioni si riferiscono.".