Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 5Articolo 7
Versione
30 marzo 2001
>
Versione
11 febbraio 2017
Art. 6. (Incompatibilita) 1. L'ufficiale dello stato civile non puo' ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, ((la persona a lui unita civilmente,)) i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino ai secondo grado, intervengono come dichiaranti.
Entrata in vigore il 11 febbraio 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente