Art. 73. (Atto di morte) 1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge o della parte a lui unita civilmente, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato unito civilmente o se l'unione civile si era in precedenza sciolta per una delle cause di cui all' articolo 1, commi da 22 a 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76 ; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non e' nota, ma il cadavere e' stato tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di cio' espressa menzione nell'atto.
2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.
2-bis. ((L'ufficiale dello stato civile redige l'atto di morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorita' sanitaria, con inserimento dell'atto di morte nella parte seconda, serie B, dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238)) .
2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.
2-bis. ((L'ufficiale dello stato civile redige l'atto di morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorita' sanitaria, con inserimento dell'atto di morte nella parte seconda, serie B, dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238)) .