Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 10Articolo 12
Versione
30 marzo 2001
Art. 11. (Contenuto degli atti) 1. Gli atti dello stato civile, oltre a quanto e' prescritto da altre particolari disposizioni, devono enunciare: il comune, il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza delle persone che vi sono indicate in qualita' di dichiaranti; le persone cui gli atti medesimi si riferiscono; i testimoni, ove richiesti; i documenti presentati dalle parti.
2. I documenti di cui occorre fare menzione nel redigere gli atti dello stato civile devono essere enunciati con precisione, indicando di ciascuno la specie, la data, l'autorita' che lo ha emanato o il pubblico ufficiale che lo ha formato e quelle altre particolarita' che secondo i casi valgono a designarlo esattamente.
3. L'ufficiale dello stato civile non puo' enunciare, negli atti di cui e' richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle che sono stabilite o permesse per ciascun atto.
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
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