Articolo 101 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 100Articolo 102
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30 marzo 2001
Art. 101. (Trasmissione di atti) 1. Il cancelliere trasmette di ufficio, per l'esecuzione, all'ufficiale dello stato civile copia dei decreti emessi a norma degli articoli 96, comma 3, e 98, comma 3. Altrimenti gli atti suddetti sono acquisiti dall'ufficiale dello stato civile su richiesta anche verbale di chiunque vi ha interesse.
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
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