Articolo 3 del Decreto 31 ottobre 2003, n. 361
Articolo 2Articolo 4
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17 gennaio 2004
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25 febbraio 2022
Art. 3. Autorita' competenti 1. L'autorita' per il rilascio dell'omologazione e' il Ministero.
2. L'autorita' per il rilascio delle autorizzazioni ((agli installatori, officine e costruttori di veicoli per le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione)) dell'apparecchio di controllo e' il Ministero che si avvale degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni.
3. Le autorita' per il rilascio delle carte tachigrafiche sono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni.
(( 3-bis. Le Autorita' di controllo sono quelle deputate alla vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 , ovvero quelle adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale, ai sensi di quanto disposto dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . )) (( 4. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni curano l'acquisizione dei dati relativi al registro, di cui all'articolo 31 del Regolamento ed assicurano, attraverso il proprio gestore del sistema informativo, il collegamento al sistema di messaggistica TACHOnet, di cui all'articolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016. )) (( 5. Le liste di cui all'articolo 24, comma 5, del Regolamento dei soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione, sono formate dall'Unioncamere sulla base dei dati in possesso delle Camere di commercio e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni che provvedono alle relative comunicazioni, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. L'Unioncamere ne cura altresi' l'aggiornamento e provvede alla divulgazione delle informazioni in esso contenute, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. )) 6. All'Unione italiana delle camere di commercio sono affidati i compiti di aggiornamento e divulgazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche, connessi alla tenuta del registro previsto ((dall'articolo 31, del Regolamento)) , nonche' la cura delle comunicazioni di cui ((dall'articolo 24, comma 5, dello stesso Regolamento)) .
7. Le modalita' e le condizioni per il rilascio delle omologazioni, delle autorizzazioni ((per le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione)) sono stabilite con decreto del Ministero.
(( 8. Le modalita' per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. ))
Entrata in vigore il 25 febbraio 2022
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