Articolo 45 del Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
Articolo 44Articolo 46
Versione
20 maggio 2017
Art. 45. Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. All' articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: "dell'offerente" sono aggiunte le seguenti: "e del candidato";
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;";
b) il comma 3 e' abrogato;
c) al comma 5, lettera b), dopo le parole: "l'esclusione" sono inserite le seguenti: "ai candidati e";
d) al comma 6, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5".
Note all'art. 45:
- Si riporta l' art. 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 76 (Informazione dei candidati e degli offerenti). - 1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalita' di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale e' stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. Su richiesta scritta dell'offerente e del candidato interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:
a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;
b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui e' stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.
3. (abrogato).
4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o e' contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:
a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonche' a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.".
Entrata in vigore il 20 maggio 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente